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  11/03/06
 
 
   
  Inoccupati, riscatto laurea, specifiche INPS

La legge 247/2007 consente il riscatto del periodo legale di studio universitario anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano ancora iniziato l’attività lavorativa. Si prevede prevede che possono essere riscattati anche da coloro che ancora non hanno incominciato a lavorare il diploma universitario, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.
Con il messaggio n. 5529 del 9 marzo 2009 l’IINPS fornisce i primi chiarimenti, relativamente al riscatto da parte di soggetti inoccupati, in particolare, l’INPS sottolinea che le condizioni poste sono:

- il richiedente non deve essere iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
- non deve aver iniziato l’attività lavorativa.

Entrambe le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di riscatto. Non è sufficiente, quindi, il permanere dello stato di disoccupazione inteso come condizione per rimanere iscritto alle apposite liste, occorre altresì che il richiedente non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che l’iscrizione alla Gestione Separata del lavoro autonomo, anche per un breve periodo ed anche in assenza di un importo contributivo utile all’accredito di una mensilità, impedisce l’accesso a questa forma di riscatto, restando esperibile esclusivamente la procedura propria di questa Gestione. L’iscritto potrà, pertanto, chiedere il riscatto del periodo di laurea determinando il relativo onere sulla base del valore medio mensile dell’ultimo anno a cui si applica l’aliquota pro tempore vigente (attualmente, il 25 per cento). Per quanto riguarda, invece, coloro che chiedano il riscatto ex art. 1, c. 77, della legge n. 247/2007 e che successivamente si iscrivano ad una Cassa di previdenza dei liberi professionisti, quanto versato verrà successivamente trasferito, dall’INPS, alla Cassa professionale, a nulla rilevando che la suddetta Cassa preveda efficacia retroattiva all’iscrizione.

Una indicazione utile giunge, infine, dall’INPS per quanto riguarda le persone che svolgono attività lavorativa all’estero. In base alla definizione di “inoccupato” di cui all’articolo 1 del D.lgs. 297/2002, non può considerarsi tale il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa all’estero, anche se in Paesi extracomunitari. Pertanto, ai fini dell’accesso a questa forma di riscatto del periodo di laurea, il richiedente non deve aver mai lavorato, né in Italia né all’estero. Peraltro, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

 
     
 
 
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