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GLI ACROBATI NEL MONDO DEL LAVORO - Le donne e gli uomini che quotidianamente vivono sul filo della precarietà
 
     F.A.Q. - Lavoro in Somministrazione      F.A.Q. - Le Collaborazioni
1
Ho un contratto a progetto. Vorrei sapere se in caso di malattia ho diritto ad essere pagata?
2
Sono una ragazza che lavora con contratto di collaborazione a progetto, il mio datore di lavoro mi ha detto che in caso di malattia il contratto a progetto si estingue. È possibile?
3
Sono una lavoratrice a progetto. Nel posto di lavoro sono tenuta a rispettare categoricamente gli orari di entrata e di uscita. È legale?
4
Chi deve versare i contributi all’INPS e come sono ripartiti?
5
A lavoro mi hanno detto che in caso di maternità il committente può licenziarmi perché non potrò garantire il progetto?
 
 
1. Ho un contratto a progetto. Vorrei sapere se in caso di malattia ho diritto ad essere pagata?

Non è previsto dalla norma, dipende da cosa è previsto sul contratto individuale. Ti spetta, invece, un’indennità erogata direttamente dall’INPS. Però ricordati che occorre presentare la domanda all’INPS entro un anno dal giorno seguente la fine della malattia. La domanda può esser presentata sia tramite posta sia, gratuitamente, tramite un ente di patronato.
 
 
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  2. Sono una ragazza che lavora con contratto di collaborazione a progetto, il mio datore di lavoro mi ha detto che in caso di malattia il contratto a progetto si estingue. È possibile?  

No! In caso di malattia il contratto viene semplicemente sospeso, anche se non ti sarà riconosciuto un compenso per quel periodo. Il committente, può recedere dal contratto nella sola ipotesi in cui la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva stabilita dal contratto, oppure trenta giorni laddove il termine sia determinabile.
 
 
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  3. Sono una lavoratrice a progetto. Nel posto di lavoro sono tenuta a rispettare categoricamente gli orari di entrata e di uscita. È legale?

No! Il collaboratore può gestirsi autonomamente le attività indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. In caso contrario la prestazione si presume di natura dipendente.
 
 
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  4. Chi deve versare i contributi all’INPS e come sono ripartiti?

Il versamento dei contributi spetta al datore di lavoro (sostituto d’imposta) e l’attuale ripartizione della contribuzione è confermata in un terzo per il collaboratore ed in due terzi per il committente. E’ bene ricordare, invece, che l’onere dell’apertura della posizione previdenziale presso l’INPS è a carico del collaboratore.
 
 
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  5. A lavoro mi hanno detto che in caso di maternità il committente può licenziarmi perché non potrò garantire il progetto?

Assolutamente no. Al contrario, in caso di gravidanza, la durata del contratto è prorogata per 180 giorni. Il contratto individuale può contenere disposizioni ancora più favorevoli. E’ utile ricordare che anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (parasubordinate), hanno diritto all’indennità di maternità, purché queste non siano titolari di pensione, non siano iscritte ad altre forme previdenziali e purché versino l’aliquota contributiva del 24,72%. La domanda va presentata presso l’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria, su questo argomento vai link a rapporti di lavoro/collaborazioni/indennità di maternità.
 
 
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