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1.
Ho un contratto a progetto. Vorrei sapere se in caso di malattia ho
diritto ad essere pagata?
Non è previsto dalla norma, dipende da cosa è previsto sul
contratto individuale. Ti spetta, invece, un’indennità erogata
direttamente dall’INPS. Però ricordati che occorre presentare la
domanda all’INPS entro un anno dal giorno seguente la fine della
malattia. La domanda può esser presentata sia tramite posta sia,
gratuitamente, tramite un ente di patronato. |
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2.
Sono una ragazza che lavora con contratto di collaborazione a
progetto, il mio datore di lavoro mi ha detto che in caso di
malattia il contratto a progetto si estingue. È possibile?
No! In caso di malattia il contratto viene semplicemente sospeso,
anche se non ti sarà riconosciuto un compenso per quel periodo. Il
committente, può recedere dal contratto nella sola ipotesi in cui la
sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della
durata complessiva stabilita dal contratto, oppure trenta giorni
laddove il termine sia determinabile. |
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3.
Sono una lavoratrice a progetto. Nel posto di lavoro sono tenuta a
rispettare categoricamente gli orari di entrata e di uscita. È
legale?
No! Il collaboratore può gestirsi autonomamente le attività
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della
prestazione. In caso contrario la prestazione si presume di natura
dipendente.
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4.
Chi deve versare i contributi all’INPS e come sono ripartiti?
Il versamento dei contributi spetta al datore di lavoro (sostituto
d’imposta) e l’attuale ripartizione della contribuzione è confermata
in un terzo per il collaboratore ed in due terzi per il committente.
E’ bene ricordare, invece, che l’onere dell’apertura della posizione
previdenziale presso l’INPS è a carico del collaboratore. |
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5. A
lavoro mi hanno detto che in caso di maternità il committente può
licenziarmi perché non potrò garantire il progetto?
Assolutamente no. Al contrario, in caso di gravidanza, la durata
del contratto è prorogata per 180 giorni. Il contratto individuale
può contenere disposizioni ancora più favorevoli. E’ utile ricordare
che anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata
(parasubordinate), hanno diritto all’indennità di maternità, purché
queste non siano titolari di pensione, non siano iscritte ad altre
forme previdenziali e purché versino l’aliquota contributiva del
24,72%. La domanda va presentata presso l’INPS prima dell’inizio del
periodo di astensione obbligatoria, su questo argomento vai link a
rapporti di lavoro/collaborazioni/indennità di maternità. |
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