1. Un’Agenzia per il Lavoro mi ha proposto un’assunzione come lavoratore somministrato a tempo indeterminato, ma è possibile?
Si. Malgrado sia poco diffusa l’assunzione in somministrazione a tempo determinato è prevista fin dal 1998.
2. Un’agenzia di somministrazione mi ha proposto un’occupazione temporanea presso una fabbrica dove i dipendenti stanno scioperando ad oltranza: è legale?
No! La somministrazione di manodopera è vietata categoricamente in tre ipotesi specifiche: quando si vogliono sostituire lavoratori in sciopero; quando l’impresa presso la quale si andrà a svolgere l’attività lavorativa abbia fatto ricorso nei sei mesi precedenti, per lavoratori con le stesse mansioni, ad interventi integrativi dell’INPS (CIG, CIGS, contratti di solidarietà), oppure a riduzione di personale; quando l’impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi.
3.Mi hanno garantito l’assunzione, ma prima devo fare un periodo di prova di tre mesi non retribuito: è legale?
No, il periodo di prova, la cui durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, deve essere retribuita e vale come periodo lavorativo. La presenza di un periodo di prova deve essere sempre chiaramente espresso nella lettera di assunzione.
4.Posso essere assunto con un contratto di somministrazione e svolgere la mia attività a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione?
No! Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere solo al lavoro somministrato a tempo determinato. (art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001).
5.Mi hanno proposto di sostituire una lavoratrice in congedo di maternità con un contratto di somministrazione, è possibile?
Si. La sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, può avvenire anche con contratto di somministrazione.
6.L’agenzia di somministrazione si rifiuta di pagarmi una mensilità. Posso chiedere il pagamento all’impresa utilizzatrice?
Si. L’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice sono contrattualmente responsabili in solido.
7.L’impresa utilizzatrice mi ha adibito a mansioni superiori rispetto a quelle previste. Cosa devo far per far adeguare anche il mio livello retributivo?
L’impresa deve comunicare per iscritto all’agenzia di somministrazione, dandone copia al lavoratore (cui spettano le differenze retributive), l’avvenuto passaggio a mansioni superiori. Se non lo fa, l’impresa risponderà per le differenze retributive, nonché per l’eventuale risarcimento del danno per assegnazione a mansioni inferiori.
8. Per i lavoratori direttamente dipendenti dell’impresa presso la quale svolgo la mia attività come lavoratrice somministrata esiste la possibilità di poter usufruire di un asilo nido aziendale. Posso averne diritto anch’io?
Si. La lavoratrice ed il lavoratore somministrato hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi sociali esistenti presso l’impresa utilizzatrice.
9.Sono uno studente universitario e sono appena stato assunto con un contratto di lavoro somministrato. Posso usufruire dei permessi per esercitare il mio diritto allo studio?
I lavoratori somministrati possono esercitare il loro diritto allo studio nei limiti stabiliti dal rispettivo CCNL di categoria applicato nell’impresa utilizzatrice.