Il tirocinio è un'esperienza formativa di tempo limitato (la durata massima può variare dai 4 ai 24 mesi) e rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica, la quale può sicuramente rivelarsi utile nell’inserimento nel mondo del lavoro. La natura giuridica del tirocinio formativo è atipica, in quanto esso ha solo fini formativi. Quindi non si instaura nessun tipo di rapporto di lavoro, nè dipendente nè autonomo.
Il rischio del tirocinio formativo è, purtroppo, che diventi per le aziende un mezzo per acquisire personale a costo zero in sostituzione di reali carenze di personale, venendo meno all'obiettivo di formazione.
Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra l’ente promotore del tirocinio formativo ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto formativo di cui una copia deve essere inviata ai Centri per l’Impiego.
Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di occupati a tempo indeterminato.
- per azienda con almeno un dipendente e con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non più di un tirocinante;
- per azienda con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- per azienda con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che scolastica, del tirocinante e varia da massimo:
- 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici secondari;
- 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i soggetti iscritti alle liste di mobilità;
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al compimento della formazione;
- 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1, L.381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
La retribuzione. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro di conseguenza l’azienda (il soggetto ospitante) non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto),
La copertura assicurativa. I soggetti promotori hanno l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, e su di loro. Qualora l'Ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL.
Il Tutor. I soggetti promotori devono garantire un tutor che è il responsabile didattico e organizzativo . A lui compete: il controllo dei contenuti formativi del tirocinio; il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione ed orientamento ai soggetti avviati; il monitoraggio dell'istituto e verifica degli esiti. Il tutor aziendale ha il compito di: accompagnare il tirocinante nell'integrazione aziendale dove opera e di seguirlo nei momenti formativi; contribuire alla stesura del progetto formativo; affiancare il tirocinante in azienda; illustrare le modalità delle fasi lavorative; chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio. |