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GLI ACROBATI NEL MONDO DEL LAVORO - Le donne e gli uomini che quotidianamente vivono sul filo della precarietà
 
Acrobati nel mondo del Lavoro

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LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
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Firmato il 24 luglio 2008 il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione, molte le novità. S'introducono, ad esempio, nuovi elementi nel calcolo dei ratei, dei premi di produttività, novità nei casi di ciclo continuo per garantire l'effettiva parità di trattamento economico con i dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Scelte tese al rafforzamento della durata dei rapporti di lavoro con uno sviluppo del lavoro in somministrazione a tempo indeterminato. Importanti, novità, inoltre, nelle alle prestazioni a favore dei lavoratori, come un sostegno al reddito in caso di disoccupazione, una tantum in caso maternità e asilo nido, un sostegno per l'accesso al credito.

A breve verranno inserite schede di sintesi per i singoli punti.


Scarica il testo del CCNL
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Sei un lavoratore in somministrazione a tempo determinato o a tempo indeterminato, se interessato ad essere protagonista e non spettatore, vuoi contribuire per aumentare le tutele e i diritti, facciamo crescere il sindacato dei lavoratori atipici, iscriviti alla UIL CPO.

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  La somministrazione è un istituto attraverso il quale un soggetto denominato utilizzatore (azienda) si rivolge ad altro soggetto, denominato somministratore (agenzia), per la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine. Dunque un datore di lavoro che necessita di personale per un periodo di tempo più o meno lungo si rivolge ad una Agenzia per il Lavoro (inserita in apposito albo ministeriale) perché gli fornisca i lavoratori di cui ha bisogno. Il contratto di somministrazione di manodopera produce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori in somministrazione si applicano tutti i diritti sindacali e le tutele previste dallo statuto dei lavoratori.

E’ da tenere presente che nell’ambito della somministrazione si instaurano tre rapporti distinti, ma connessi tra loro:

  • Il rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore
  • Il rapporto di lavoro subordinato tra agenzia e lavoratore
  • Il rapporto tra il lavoratore e l’utilizzatore presso il quale effettivamente si svolgerà l’attività di lavoro.

I rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al Codice di procedura civile e alle leggi speciali.

Questo tipo di contratto è soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro a termine in quanto compatibile con quanto disposto dal D.Lgs. 368/2001; ma a differenza del contratto a termine, il somministratore potrà concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo. Inoltre, per la somministrazione non operano i limiti percentuali di stipulazione di contratti. E’ nulla ogni clausola che limiti la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto, eccetto in caso di versamento al lavoratore di una congrua indennità secondo quanto previsto dal CC applicato dal somministratore.

E’ vietata la somministrazione:
Per evitare abusi e utilizzi scorretti del lavoro in somministrazione, l’art. 20 del d.lgs 276/2003, al 5° comma, vieta l’utilizzo della somministrazione:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salvo diversa disposizione sindacale: presso unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi (L.223/91), oppure presso unità produttive presso le quali sia in atto una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario con trattamento di integrazione salariale, che riguardino in entrambi i casi lavoratori adibiti alle stesse mansioni richieste nel contratto.
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

La somministrazione è irregolare quando si realizza al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal decreto 276/2003. In questo caso il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.

La somministrazione è fraudolenta qualora sia posta in essere per eludere norme inderogabili di legge. In tal caso somministratore e utilizzatore saranno puniti con un’ammenda proporzionale ai giorni di somministrazione ed al numero dei lavoratori coinvolti.

 
Lavoro in Somministrazione
 
     
   
 
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