Possono stipulare il contratto di somministrazione di lavoro, in qualità di somministratori, solo le Agenzie di somministrazione di lavoro. Queste ultime rientrano nel gruppo delle agenzie per il lavoro, insieme alle agenzie di intermediazione, alle agenzie di ricerca e selezione del personale ed alle agenzie di supporto alla riqualificazione del personale.
Le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere particolari requisiti, che provino la loro idoneità a svolgere la delicata attività a cui sono preposte, e che ne permettano l'iscrizione in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Le Agenzie sono tenute a rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, assicurando ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti ai quali vanno comunicati i propri dati.
- L’art. 10 del d.lgs 276 2003, poi, sancisce più in generale un divieto di indagini o di trattamento di dati personali dei lavoratori. La violazione di tale divieto comporta le sanzioni penali dell’ammenda e dell’arresto ed, in caso di recidiva, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della somministrazione di lavoro.
- Ancora è fatto divieto alle Agenzie di esigere o di percepire, in forma diretta o indiretta, compensi dal lavoratore, con la possibilità di deroghe esclusivamente ad opera della contrattazione collettiva nazionale o territoriale per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dalle Agenzie stesse. La sanzione dell’eventuale trasgressione è particolarmente rigorosa: l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 2.500 a 6.000 euro, più la revoca dell’autorizzazione.
- In ogni caso, la somministrazione esercitata da soggetti non autorizzati comporta sanzioni amministrative e penali, nonché la costituzione del rapporto di lavoro diretto tra l’utilizzatore e lavoratore somministrato, con effetto dall'inizio della somministrazione (irregolare).
- L’Agenzia è tenuta a versare una somma, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti, al fondo bilaterale FORMATEMP, appositamente costituito dalle parti stipulanti il C.C.N.L. delle imprese di somministrazione di lavoro.
- Una quota pari allo 0,2% del monte salari sarà, poi, versata dalle Agenzie ad EBITEMP.
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