La prima conseguenza di tale “stretta” riguarda la motivazione del contratto, cioè la ragione aziendale che giustifica l’impiego di un lavoratore a progetto: questa non potrà essere più indefinita o generica ma dovrà individuare in dettaglio il progetto o la fase di lavoro nel quale sarà inserito il collaboratore. Per rafforzare l’importanza di questo aspetto del contratto, il legislatore ha previsto una norma sanzionatoria ad hoc, che interviene quando manchi nel contratto la specifica del progetto o quando questo non sia vero; la collaborazione sarà trasformata automaticamente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data iniziale della sua costituzione.
Un secondo aspetto riguarda la sottoposizione del lavoratore soltanto alle direttive di massima del committente, con la conseguenza che il collaboratore sarà svincolato da qualsiasi direttiva, anche se generica, con unico riferimento il risultato finale della prestazione. In questo carattere, quindi, il lavoro a progetto si avvicina molto di più al lavoro autonomo che a quello subordinato.
Dal 2005 si sono succedute una serie di sentenze e di interventi del legislatore tesi a ridefinire gli spazi di applicazione delle collaborazioni a progetto, si sono individuati alcuni elementi da tener presenti per capire la reale autonomia del collaboratore, tra questi:
- Il progetto, programma di lavoro o fase di esso. Si esclude che l’attività del lavoratore possa coincidere con l’attività principale dell’impresa.
- Il contenuto della prestazione/progetto. Un’attività elementare, ripetitiva, e predeterminata è difficilmente compatibile con il contenuto del progetto. L’attività del collaboratore non può risolversi in semplici ore lavorate.
- L’autonomia. Fermo restando il normale coordinamento con l’impresa, l’attività del collaboratore non può essere assoggettata ad uno specifico controllo dell’attività svolta.
- Il compenso. I criteri per la determinazione del compenso deve far rinvio al risultato del progetto e non può fare esclusivamente riferimento al tempo della prestazione.
- Proroghe. Le proroghe ingiustificate del contratto di collaborazione pone seri dubbi sulla reale autonomia della collaborazione, in particolare quando queste non fanno riferimento alla necessità di completare la prestazione.
DURATA DEL PROGETTO E RETRIBUZIONE
Il tempo impiegato dal collaboratore per l’esecuzione del progetto è neutro rispetto al compenso. Quindi, un contratto che preveda il pagamento del corrispettivo in funzione del solo tempo che il lavoratore, è occupato presso l’impresa ad esempio con un compenso ad ore, così come avviene per la maggior parte dei lavoratori subordinati, come abbiamo evidenziato in precedenza, sarebbe fuori da una reale autonomia con la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto in subordinato.
Il compenso, tuttavia, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Riteniamo che la retribuzione prevista dal CCNL aziendale è un parametro sotto il quale non è possibile andare.
Resta inalterato, invece, il carattere della coordinazione con l’organizzazione del committente che dovrà consentire l’inserimento del collaboratore nella sua struttura al fine di poter sfruttare i mezzi in possesso del committente per una più agevole riuscita del progetto.
Negli ultimi tempi gli elementi della coordinazione hanno assunto un valore importante perché si possa connotare una reale autonomia. Una sentenza del 2008 della Corte di Cassazione su di un caso di collaborazioni a progetto nei call center ha previsto che costituiscono indici sintomatici della subordinazione, l’assenza del rischio d’impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE
Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo che in fase di stipulazione del contratto le parti non si accordino diversamente, riteniamo che il patto di esclusività, anche quando retribuito sia uno degli elementi che possa ricondurre la prestazione al rapporto di natura subordinata. Egli è sempre tenuto all’obbligo della riservatezza. E’ tenuto altresì a non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione del committente e a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività di questi. Diritti e doveri del lavoratore sono, quasi esclusivamente, legati al contenuto del contratto di collaborazione. Il contratto di collaborazione anche a progetto è un contratto individuale, saranno quindi le parti (azienda e lavoratore) a stabilirne il contenuto. Purtroppo il più delle volte le parti non hanno lo stesso potere contrattuale per cui al collaboratore non rimane che accettare o meno quanto è determinato dall’impresa.
In caso di malattia e infortunio del collaboratore a progetto la regola generale dice che il committente non può recedere dal contratto quando intervengano tali eventi; il contratto rimane tuttavia sospeso senza diritto del lavoratore ad alcun corrispettivo. Da gennaio 2007 i collaboratori hanno diritto ad un’indennità Inps di malattia.
Ma la sospensione deve fare i conti con la durata del contratto che, secondo alcune interpretazioni, può essere solo a tempo determinato, scontrandosi così con la necessità di realizzare il progetto o programma entro la scadenza prevista. Nelle due fattispecie, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che raggiunta la sua naturale scadenza si estinguerà, a meno che il committente non decida di accordare al lavoratore la proroga del contratto in ogni caso.
Nel decreto sono tuttavia presenti ipotesi in cui non si applica il divieto di recesso per malattia e infortunio del lavoratore a progetto. Il committente avrà così il potere di recedere dal contratto quando: |