Cosa s’intende per “occasionalità”
Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda.
In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previdenziali (a meno che il reddito annuo sia superiore a 5.000 Euro), né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori (scheda riassuntiva).
Nota Bene: la circolare ministeriale ha precisato che, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.), il lavoro autonomo occasionale non deve avere né coordinamento con il committente, né continuità nella prestazione.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente. Il decreto legge 269/03 (convertito nella legge 326/03, all’art. 44, comma 2) prevede che dal 1/1/04 i collaboratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro sono obbligati a iscriversi e versare contributi previdenziali presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati (scheda riassuntiva)
ATTENZIONE:
|