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GLI ACROBATI NEL MONDO DEL LAVORO - Le donne e gli uomini che quotidianamente vivono sul filo della precarietà
 
Acrobati nel mondo del Lavoro

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INPS: modello unificato di domanda d’iscrizione alla Gestione separata. L’INPS, con il messaggio n. 26904 del 24 novembre 2009, comunica la predisposizione di un modello unificato di domanda d’iscrizione alla Gestione separata, ciò al fine di semplificare i rapporti con l’utenza. Il nuovo modello accorpa i precedenti e ne agevola la compilazione, pertanto, con l’entrata in uso del modello unificato di iscrizione alla Gestione separata saranno aboliti i moduli di iscrizione precedentemente in uso.
Il nuovo modulo sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione “modulistica”, Contestualmente all’adozione del nuovo modello unificato verrà rilasciata la nuova procedura informatizzata volta alla ricezione on line delle domande di iscrizione.



Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003, che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, in materia di occupazione (cosiddetta "Legge Biagi"), il mercato del lavoro si presenta oggi assai articolato: tra il lavoro subordinato e quello autonomo e cioè i due grandi blocchi del lavoro "tipico", ci sono numerose sfumature di grigio.
Per definire i soggetti emergenti che nel linguaggio corrente vengono definiti come "parasubordinati" o "mediamente autonomi" generalmente si usa il termine "atipici".
La riforma Biagi, oltre ad avere introdotto nuove forme di rapporto di lavoro dipendente, ha apportato delle innovazioni nelle collaborazioni con l'introduzione del lavoro a progetto.
Tale riforma, infine, ha innovato anche il lavoro occasionale, con l'introduzione delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, prestatori d’opera , delle collaborazioni coordinate e continuative minime (mini co.co.co) .
La riforma, prevede tuttavia tutta una serie di rapporti di collaborazioni esclusi dalle regole del progetto, e precisamente:
» le prestazioni occasionali tecniche o collaborazioni minime
» le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia
» le collaborazioni nella Pubblica amministrazione
» le collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
» le collaborazioni aventi per oggetto professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
» gli uffici di amministrazione e controllo di società e la partecipazione a collegi e commissioni.

Il lavoro autonomo non è definito in modo specifico dal legislatore civilistico e viene quindi ricondotto genericamente nella tipologia contrattuale del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile.
Anche sul lavoro autonomo, di recente, si sono innescate nuove regole previdenziali, con l'articolo 44 del Dl 269/03; l'iscrizione alla gestione separata Inps, già prevista con l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, per i "soggetti scoperti" titolari di partita Iva, è stata estesa infatti anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro.

Il lavoro autonomo può essere pertanto occasionale senza partita Iva e apertura di posizione Inps al superamento dei 5mila euro di reddito annuo e contributi versati direttamente dal committente o abituale con partita Iva e apertura di posizione contributiva (gestione ordinaria o separata Inps e casse professionali) a prescindere dal reddito, e contributi versati direttamente dal lavoratore.

La stragrande maggioranza dei due milioni di lavoratori a contratto di collaborazione coordinata continuativa (alla data di entrata in vigore della Legge Biagi) è confluito nel “lavoro a progetto” di cui art. 61 e seguenti del Dlg n. 276/2003. Dal 24 ottobre 2003 infatti sono applicabili le nuove regole della riforma Biagi, che cambiano radicalmente le modalità organizzative di questo contratto.
La finalità della riforma è porre fine all’abuso delle co.co.co quale espediente per mascherare rapporti di lavoro subordinati. La statistica ci dice , infatti, che una larga percentuale di collaborazioni sono fittizie, ma questo significa anche che la restante quota è coperta da collaborazioni autentiche.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le prime saranno costrette a convertirsi a regolari assunzioni, cioè in normali rapporti di lavoro dipendente; le seconde potranno sopravvivere come tali, ma a patto di adeguare il rapporto di lavoro alle nuove regole contrattuali.
Innanzi tutto è bene chiarire che le vecchie co.co.co, individuate dall’art. 409 del Codice di Procedura Civile, continuano a vivere anche sotto il regime del decreto 276. Il decreto Biagi, infatti, non fa altro che limitare l’ampia portata dell’art. 409 c.p.c. (quindi della collaborazione coordinata e continuativa così come è stata intesa sino ad oggi), fissando ulteriori forme e caratteri vincolanti, obbligatori, al di fuori dei quali si ricade automaticamente nella pesante conseguenza sanzionatoria prevista nella nuova legge, cioè la trasformazione forzata in un rapporto di lavoro subordinato.

 
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